Cosa dicono Statuto e Regolamento

Cosa dicono Statuto e Regolamento

Dallo Statuto

Art. 26 - Intervento in assemblea. Hanno diritto ad intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni. Ogni Socio ha diritto ad un solo voto qualunque sia il numero delle azioni allo stesso intestate. È ammessa la rappresentanza di un Socio esclusivamente da parte di altro Socio che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente della Società, ovvero appartenente alle altre categorie indicate dall’art. 2372 c.c., munito di specifica delega scritta che dovrà essere conservata dalla Società. La delega compilata a norma di Legge vale tanto per la prima quanto per la seconda convocazione. Ciascun Socio presente in assemblea non può rappresentare più di 10 Soci, salvo i casi di rappresentanza legale. Ciascuna persona presente in assemblea in proprio o come rappresentante di altro ente non potrà comunque esercitare, in proprio e per delega, un numero di voti complessivi superiori ai 10 (dieci) oltre al suo e ai casi di rappresentanza legale.

Dal Regolamento assembleare

Art. 2 - Intervento, partecipazione e assistenza in assemblea
2.1. Le modalità ed i termini per la partecipazione all’Assemblea sono indicati nell’Avviso di Convocazione pubblicato a cura del Consiglio di Amministrazione a norma di Legge e di Statuto.
2.2. Possono intervenire in assemblea ed esercitarvi il diritto di voto i Soci per i quali ricorrano le condizioni di cui all’art. 26 dello Statuto.
2.3. Hanno diritto di intervenire all’Assemblea:
• gli Amministratori;
• i componenti il Collegio Sindacale;
• i componenti la Direzione;
• i rappresentanti della società di revisione cui è stato conferito l’incarico di certificazione del bilancio;
• gli amministratori, i sindaci e i dirigenti di società del gruppo;
• i membri del Comitato Etico;
• i membri del Collegio dei Probiviri.
2.4. Possono altresì partecipare all’assemblea dipendenti non soci della società o delle società del gruppo e altri soggetti la presenza dei quali sia ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell’Assemblea in relazione agli argomenti da trattare o per lo svolgimento dei lavori.
2.5. Possono assistere senza diritto di intervento e di voto professionisti, consulenti, esperti, analisti finanziari, giornalisti qualificati e persone diverse dai Soci, se espressamente autorizzate
dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente dell’Assemblea. Coloro che sono accreditati per seguire i lavori, devono farsi identificare dagli incaricati della Società all’ingresso e ritirare apposito contrassegno di controllo da esibire durante i lavori assembleari.
2.6. Il Presidente, prima dell’illustrazione degli argomenti all’ordine del giorno, dà notizia all’assemblea della partecipazione e assistenza alla riunione dei soggetti indicati nei commi 3, 4 e 5 del presente articolo.
Art. 3 - Della rappresentanza e della delega
3.1. Ferme le disposizioni di Legge e di Statuto in materia di rappresentanza dei Soci in Assemblea, possono altresì partecipare, in rappresentanza degli Enti giuridici, dei Soci minori e di quelli incapaci, le persone che ne hanno la rappresentanza legale ancorché personalmente non Soci.
3.2. Agli effetti delle sole operazioni assembleari si intendono per “soci” anche i rappresentanti non soci. In ogni caso vale il limite di voto e di delega previsto all’art. 26 dello Statuto.
3.3. La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della società e delle sue controllate salvo i casi di rappresentanza legale.
3.4. Ogni socio avente diritto ad intervenire all’assemblea può rappresentare per delega, ai sensi dello Statuto, solo altri 10 soci salvo i casi di rappresentanza legale e la delega non può essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile. La delega fatta per iscritto, non può essere conferita con il nome del rappresentante in bianco ed il rappresentante potrà farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega stessa (Art. 2372 c.c.). La delega, firmata in originale dal delegante, dovrà essere accompagnata, a pena di invalidità, dalla fotocopia del documento di identità di quest’ultimo. Nel caso di soci diversi da persone fisiche potranno essere indicati, con congruo anticipo sulla data dell’assemblea, ulteriori adempimenti ai fini della verifica della legittimazione all’intervento in sede assembleare.
Art. 4 - Verifica della legittimazione all’intervento in assemblea ed accesso ai locali della riunione
4.1. La verifica della legittimazione all’intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento della riunione, almeno 2 ore prima di quella fissata per l’inizio dell’assemblea, salvo diverso termine stabilito nell’avviso di convocazione. 4.2. I legittimati ad intervenire, partecipare ed assistere all’assemblea devono farsi riconoscere dagli incaricati della società all’ingresso dei locali designati per l’adunanza esibendo un documento di identificazione personale e consegnando la certificazione richiesta nell’avviso di convocazione.
4.3. Sono considerate valide ai fini dell’intervento in assemblea solo le attestazioni e le deleghe consegnate da ciascun partecipante, all’atto della prima registrazione del proprio ingresso.
4.4. Al fine di agevolare la verifica della loro legittimazione all’intervento in assemblea i soci possono far pervenire la documentazione comprovante tale legittimazione alla segreteria societaria con le modalità ed i termini contenuti nell’avviso di convocazione.
4.5. Al fine di agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti, coloro che intervengono in assemblea in rappresentanza legale o volontaria di soci con diritto di intervento in assemblea, possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri alla segreteria societaria con le modalità ed i termini contenuti nell’avviso di convocazione.
4.6. Gli incaricati, verificata la legittimazione ad intervenire, rilasciano un “Biglietto di Ammissione” da conservare per il periodo di svolgimento dei lavori assembleari e da esibire a semplice richiesta del personale di servizio. Ai soci viene, inoltre, rilasciata la scheda da utilizzare per l’esercizio del voto in proprio e per rappresentanza nel corso delle votazioni previste.
4.7. Sono conteggiati ai fini del quorum tutti coloro che si trovano all’interno dei locali assembleari intendendosi con tale espressione la parte di assemblea posta dopo gli ingressi allestiti per la registrazione dei soci.
4.8. Salvo diversa decisione del Presidente dell’assemblea, nei locali in cui sisvolge la riunione non possono essere utilizzati strumenti di registrazione di qualsiasi genere. Il Presidente, qualora autorizzi l’uso di dette apparecchiature, ne determina condizioni e limiti.
Art. 5 - Contestazioni
5.1. In caso di contestazione sul diritto di partecipare all’Assemblea decide, inappellabilmente, il Presidente dell’Assemblea coadiuvato, se lo ritiene necessario dal/dai Vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio Sindacale e/o da legali di fiducia.

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