MiFID | Banca Etica

MiFID

Questa pagina illustra le normative sui servizi di investimento. Si tratta di informazioni che ti saranno utili per seguire con attenzione, ma anche con fiducia il rapporto che hai con Banca Etica e con il settore finanziario in generale.

Dal 3 gennaio 2018 sono entrate in vigore le disposizioni di legge, comunemente conosciute come “MiFID II”, finalizzate a rafforzare la trasparenza e la protezione degli investitori: un’ulteriore tappa nello sviluppo del mercato unico dei servizi finanziari in Europa.

Principali novità

  • la Banca, nel fornire il servizio di consulenza, nei confronti del Cliente sarà tenuta a: informare sul tipo di consulenza prestata; consegnare una specifica dichiarazione contenente le ragioni per le quali un servizio o uno strumento finanziario risulti adeguato; informare sull'eventuale prestazione di una valutazione periodica dell’adeguatezza;
  • regole più stringenti in materia di realizzazione, selezione e distribuzione dei prodotti finanziari adeguati alle diverse categorie di clientela;
  • rafforzamento della tutela in relazione ai prodotti di investimento assicurativi;
  • ampliamento degli obblighi di comunicazione dei costi, degli oneri e degli incentivi connessi ai servizi di investimento e agli strumenti finanziari;
  • ampliamento degli obblighi in capo alla Banca di segnalazione delle operazioni alle autorità competenti per rafforzare la trasparenza delle sedi di negoziazione e introduzione dell’obbligo di comunicazione dei dati identificativi dei clienti in sede di segnalazione.

Riferimenti normativi

  • Direttiva 2014/65/UE (cd. “MiFID II”), il Regolamento (UE) n. 600/2014 (cd. “MiFIR”) del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014, ed altri successivi atti delegati, che sostituiscono il quadro giuridico già delineato dalla direttiva del 2004 (cd. “MiFID I”);
  • Decreto Legislativo 3 agosto 2017, n. 129 con cui la normativa di derivazione comunitaria è stata recepita nel nostro ordinamento;
  • Direttiva UE 2016/97 (cd. IDD), recepita in Italia dal Decreto legislativo n. 68/2018, la cui attuazione è stata completata da disposizioni regolamentari di Ivass e Consob;
  • Regolamento Intermediari Consob adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 e successive modifiche.

Classificazione della Clientela

La direttiva richiede alle banche di classificare i propri clienti, tenendo conto di determinate caratteristiche, in una di queste categorie:

  • Clienti al dettaglio
  • Clienti professionali
  • Controparti qualificate

A ciascuna di tali categorie è accordato un diverso livello di protezione che si riflette in particolare sugli obblighi che ogni banca è tenuta a rispettare.

Massima tutela per la Clientela al dettaglio

Alla categoria cliente al dettaglio è riservata la massima tutela per:

  • l’ampiezza delle informazioni che la Banca è tenuta a fornire,
  • le verifiche di “adeguatezza” e di “appropriatezza” dei servizi richiesti e/o offerti e delle operazioni poste in essere.

Informazioni fornite ai Clienti dalla Banca

  • la Banca e i servizi prestati;
  • la natura e i rischi degli strumenti finanziari e prodotti di investimento assicurativi offerti;
  • le misure poste in essere ai fini della salvaguardia degli strumenti finanziari o dei fondi della clientela;
  • i costi e gli oneri connessi agli strumenti finanziari e/o ai servizi prestati;
  • l’esistenza e i termini di eventuali diritti di garanzia o privilegi che la banca detiene o potrebbe detenere sugli strumenti finanziari o fondi del cliente, o di eventuali diritti di compensazione che la banca detiene in relazione ad essi;
  • la gestione dei conflitti di interesse in capo alla Banca;
  • la politica degli incentivi adottata dalla Banca;
  • la politica di trasmissione degli ordini adottata dalla Banca e quella di esecuzione adottata dall’intermediario selezionato dalla banca ad operare sui mercati.

Per le verifiche di adeguatezza e di appropriatezza dei servizi richiesti e/o offerti e delle operazioni poste in essere, vengono richieste ai clienti specifiche informazioni:

  1. conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari
  2. situazione finanziaria e la capacità di sopportare perdite
  3. obiettivi di investimento e tolleranza al rischio.

Quando la Banca presta il servizio di consulenza in materia di investimenti, viene fornita al cliente una dichiarazione di adeguatezza che specifica le raccomandazioni fornite e indica perché esse corrispondano o meno alle preferenze, agli obiettivi e alle caratteristiche dello stesso.

Per poter assicurare la massima tutela e trasparenza Banca Etica classifica generalmente tutti i suoi clienti come “clienti al dettaglio”.

E’ comunque consentito il passaggio alla categoria dei clienti professionali, nella quale sono classificati sia soggetti “di diritto” sia soggetti “a richiesta”, clienti al dettaglio, cioè, che, qualora risultino in possesso di determinati requisiti, possono richiedere di essere trattati come professionali. La Banca procede ad una valutazione di tali requisiti, ed ha la facoltà di accettare o meno la richiesta.

La MiFID II, al fine di garantire un'adeguata tutela degli investitori, introduce infine, in capo alle imprese di investimento emittenti o distributrici di prodotti finanziari, nuovi obblighi di predeterminare il mercato target dei clienti per i quali lo strumento finanziario risulta compatibile, garantendo che tutti i rischi specificamente attinenti a tale target siano analizzati prima della commercializzazione e che la prevista strategia di distribuzione sia coerente con il target stesso.

L'impresa di investimento deve, pertanto, conoscere gli strumenti offerti e raccomandati valutandone la compatibilità con le esigenze della clientela e fare in modo che siano offerti o raccomandati solo se nell'interesse del cliente.

Documenti

Informazioni di trasparenza post-negoziazione

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